Cassazione: possibile reato per il sindaco che non chiude la scuola

Ai fini del sequestro preventivo è sufficiente la violazione della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico

Il sindaco che omette di chiudere una scuola nonostante dal relativo certificato di idoneità statica ne emerga la non idoneità sismicarischia di essere condannato per il reato di omissione di atto d'ufficio: le risultanze di un tale certificato, infatti, impongono la chiusura senza ritardo per ragioni di sicurezza pubblica.

La bassa sismicità non rileva

A tal proposito, da quanto emerge dalla sentenza numero 190/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), a nulla rileva la circostanza che l'edificio insista su un territorio classificato a bassa sismicità, né la circostanza che l'inadeguatezza dell'immobile, tenendo conto dei parametri costruttivi antisismici, sia minima.

I giudici, nel valutare la legittimità del sequestro preventivo disposto sul plesso scolastico rimasto aperto, hanno infatti precisato che, se si ha riguardo al perdurante utilizzo di un immobile pubblico la cui realizzazione sia soggetta al rispetto della normativa antisismica, "la concreta possibilità del pericolo … è insita nella violazione della normativa di settore".

Di conseguenza, anche se il rischio sismico di zona si assesta su percentuali basse di verificabilità, l'inosservanza della regola tecnica di edificazione ad esso proporzionata rappresenta una violazione di una norma di aggravamento del pericolo, come tale rilevante ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo.

Corte di cassazione testo sentenza numero 190/2018 

Fonte studiocataldi.it


 

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