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Forum su Sicurezza e Difesa
  1. Ciao!
    Salve a tutto il forum.
    Ricordo a tutti che la data di inizio contribuzione da parte di Carabinieri e Appuntati è il 01.02.1989 e che, anche vi è stato un cambio di ruolo a seguito di promozione (Vice Brigadiere - Maresciallo), tale data rimane quella da dove iniziare il calcolo della quota A.
    Grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di leggermi.
    A presto
    Come avevo specificato in Messaggi privati.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — lun ago 04, 2025 2:51 pm


  2. Salve a tutto il forum.
    Vi aggiorno sulla richiesta di ricalcolo che avevo fatto alla Cassa di Previdenza delle FF.AA.
    Ho scritto al CNA Carabinieri di inviarmi copia della documentazione che loro avevano trasmesso all'Ufficio Cassa di Previdenza delle FF.AA ma non ho ottenuto risposta.
    Nello stesso periodo ho telefonato e scritto all'Ufficio Cassa di Previdenza delle FF.AA..
    Oggi ho ricevuto il bonifico di euro 1.264,58 da parte loro anche se non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione scritta circa l'errore che avevo segnalato.
    L'importo accreditato è esattamente quello che avevo calcolato.
    Quindi hanno rifatto il conteggio della quota A dal 01.02.1989 invece che dal 02.06.1991.
    Ricordo a tutti che la data di inizio contribuzione da parte di Carabinieri e Appuntati è il 01.02.1989 e che, anche vi è stato un cambio di ruolo a seguito di promozione (Vice Brigadiere - Maresciallo), tale data rimane quella da dove iniziare il calcolo della quota A.
    Fatevi mandare il prospetto di liquidazione a verificate la data di inizio calcolo della quota A.
    Grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di leggermi.
    A presto

    Statistiche: Inviato da Giandomenico1965 — lun ago 04, 2025 2:10 pm


  3. Buongiorno
    Grazie per la risposta sono rientrato ad aprile dopo una malattia e ho lavorato fino a dicembre 2024 allora mi spetta.
    grazie mille buona giornata

    Statistiche: Inviato da afi69 — lun ago 04, 2025 8:45 am


  4. Ciao!
    Se nell'arco del 2024 hai superato i 180 giorni di servizio ti spetta il FESI per l'intero anno.
    Comunque basta superare i 31 giorni in modo da essere suddiviso in mensilità.
    Se effettui una ricerca sul sito del Ministero della Difesa sono sorti problemi a livello di calcolo, a causa di ciò si sono verificati ritardi nel pagamento.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — dom ago 03, 2025 10:39 pm


  5. Buonasera
    a tutti sono un ex App.S.Cs. Andato in pensione il 31 12 2024.
    Volevo chiedere a qualcuno di Voi se mi spetta il fesi per l'anno 2024 perché ad oggi 03 agosto 2025 non ho ricevuto nulla.
    Grazie mille

    Statistiche: Inviato da afi69 — dom ago 03, 2025 10:03 pm


  6. Mah, per quanto ne so io, che mette una stella a 57/58 anni di età è preso per i fondelli sia dai sottufficiali che dagli ufficiali, quelli veri. S.ten lo si è a 20/22 anni, a 58 se sei l'ultimo degli ufficiali segati sei comunque Ten.Col...poi se per qualcuno non ha prezzo passare di ruolo, che paghi sulla pensione :lol: Vi ricordate quando c'era il ruolo unico? Anche quelli erano presi in giro, ma almeno ne valeva la pena sulla pensione.

    PS. Chiunque sa che lo stipendio da ufficiale ormai è vincolato solo alla permanenza del ruolo (dopo 13 anni dalla nomina, lo stipendio è quello da colonnello, anche se si è capitano). E che la dirigenza arriva da maggiore. Quindi, chi NON arriva a 13 anni (e non ci arriva nessuno di quello che hanno fatto il concorso con i punti Miralanza), ci rimetterà sempre e comunque. Ma ormai non mi meraviglio più di niente, complici anche avvocati poco onesti: avete visto il ricorso dei m.lli infermieri, che pretendevano d'ufficio di diventare ufficiali del corpo sanitario, per il semplice motivo che ormai gli infermieri esterni sono laureati? :lol: :lol: :lol: Ovviamente rigettato.

    Statistiche: Inviato da NavySeals — dom ago 03, 2025 9:25 am


  7. Perché non leggono quì.

    Statistiche: Inviato da panorama — sab ago 02, 2025 9:56 pm


  8. Ciao!
    Ti riferisci al seguente link del portale del CVCS?

    https://www.pdsdag.mef.gov.it/spa/-/home

    Statistiche: Inviato da mauri64 — ven ago 01, 2025 6:44 pm


  9. Buongiorno, sono giorni che tento inutilmente di entrare nel portale MEF, vorrei sapere se è altri hanno lo stesso problema?

    Statistiche: Inviato da Umby1965 — ven ago 01, 2025 5:41 pm


  10. Perché continuare a buttare quattrini a presentare ricorsi, quando per i ricorrenti tutte le sentenze sono state rigettate...

    Statistiche: Inviato da mauri64 — ven ago 01, 2025 5:04 pm


  11. Ciao!
    @Totoharley non ha specificato nulla riguardo alla mancata fruizione della licenza ordinaria prima della malattia.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — ven ago 01, 2025 4:48 pm


  12. Buongiorno!

    In realtà la direttiva 2020 dice che ti dovrebbero pagare la licenza anche se ti sei congedato/pensionato “a domanda” e non ne hai potuto usufruire perché in convalescenza.

    Statistiche: Inviato da AndreaFrassa — ven ago 01, 2025 1:28 pm


  13. Ciao Maurizio, purtroppo pensavano che potevano acchiappare 2 cose.

    Comunque pensavano di più al grado e forse anche al fattore pensionistico per fare questo ricorso, chissà forse avranno comparato la pensione con i Luogotenenti che non hanno aderito al passaggio.

    Però dai, un grado e sempre un grado ed io ho anche amici che hanno fatto tale scelta di passaggio nel 2017 e sono contenti.

    Statistiche: Inviato da panorama — ven ago 01, 2025 12:25 pm


  14. Ciao Antonino, hai detto bene "la lista si allunga".

    Statistiche: Inviato da mauri64 — ven ago 01, 2025 12:07 pm


  15. CdC Sez. 1^ d’Appello n. 116 resa pubblica in data 30/07/2025 con Rif. CdC Veneto 110/2023, rigetta l’Appello del Ministero della Difesa.

    Con la sentenza n. 110/2023, la Corte dei conti per il Veneto, accoglieva parzialmente il ricorso del pensionato, ex appartenente all’Esercito Italiano, titolare di pensione avente decorrenza dal marzo 2003 e liquidata con il sistema di calcolo misto in ragione dell’anzianità, al 31 dicembre 1995 (di 16 anni e 6 mesi), dichiarando il diritto al ricalcolo del trattamento previdenziale mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995, nei termini individuati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, con conseguente condanna al pagamento dei ratei a decorrere dal 28.05.2015 (i precedenti sono stati ritenuti prescritti).

    Il Ministero della Difesa, lamenta, con unico motivo di appello, la ritenuta violazione degli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e seguenti del DPR. 1092/73.

    Il Dicastero, con riguardo all’interpretazione del disposto dell’art. 54 del T.U. pensionistico, ha in particolare richiamato una propria circolare (M_D GPREV REG2021 0088292 29-10-2021) applicativa, secondo cuinei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata (segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto ante 1 gennaio 2010, data a partire della quale l’INPS - allora INPDAP è subentrato nella competenza per la liquidazione delle relative pensioni), si precisa che si potrà procedere al riesame dei relativi trattamenti solo su iniziativa di parte, fatta salva la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che si provvederà alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall’art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973”.

    Il Ministero censura, in punto di diritto, la circostanza che il giudice di primo grado ha ritenuto inapplicabile il disposto degli articoli 204 e 205 (termini decadenziali) del T.U. pensionistico (in quanto relativi ad errore di fatto o di calcolo), ritenendo invece la fattispecie concreta sussumibile nel disposto dell’art. 205 del medesimo testo unico, relativo a “una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento”.

    N.B.: il Giudice d’appello scrive:

    D’altra parte, l'errore di diritto, quale quello in questione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del T. U. pensionistico, che si riferiscono all’errore di fatto, a quello di calcolo, al rinvenimento di documenti nuovi o alla scoperta della falsità di documenti posti a fondamento del provvedimento.

    P.S.: Consiglio di leggere il tutto direttamente dagli allegati.

    Statistiche: Inviato da panorama — ven ago 01, 2025 11:59 am