La Perequazione è l'aumento collegato all'inflazione che viene riconosciuto ai trattamenti pensionistici secondo determinate condizioni.

La perequazione è il termine che identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione. In pratica si tratta di un meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni medesime viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicati dall'Istat. Il fine che la legge intende perseguire è quello di proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico qualsiasi esso sia. In questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state piu' volte riviste dal legislatore per esigenze endemiche di contenimento della spesa pubblica sino a generare molta confusione. 

L'adeguamento di cui stiamo parlando deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonchè dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le pensioni dirette (es. pensione di vecchiaiapensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo. 

Sino al 31 Dicembre 2011. Prima della Riforma Fornero la legge 388/2000 aveva suddiviso - a partire dal 1° gennaio 2001 - la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100% per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90% per le fasce di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo. Prima del 2001 la materia era regolata dall'articolo 24, della legge 41/1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90% tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75% per le fasce eccedenti il triplo del minimo.

Si rammenta che circa le modalità con le quali si effettua l'adeguamento dal 1° gennaio 1999 l'articolo 34, comma 1 della legge 448/1998 ha previsto che la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, per ciascun pensionato. 

Dal 1° gennaio 2012.  Con il Decreto legge 201/2011 è stato invece disposto il blocco dell'indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps. Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all'inflazione (+ 2,7% nel 2012 e + 3% nel 2013). Dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni prorogato poi dalla legge di stabilita' 2016 sino al 31 dicembre 2018. Per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95% dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 75%; adeguamento che scende al 50 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo inps.

Su queste norme si è poi inserita la Sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale previsto dalla Legge Fornero sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo. Per accogliere la censura della Corte l'esecutivo è intervenuto con il decreto legge 65/2015, un provvedimento che tuttavia ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo inps (qui è possibile simulare gli effetti dell'intervento del citato decreto sugli assegni) lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo inps.

La tavola sottostante mostra l'evoluzione dell'indice di perequazione sui trattamenti pensionistici nel corso degli anni. 

Come si nota in passato più volte i trattamenti pensionistici elevati sono stati oggetto di una riduzione delle aliquote di indicizzazione. Basti pensare che già nel 1998 l'articolo 11, comma 13 dell'articolo 59 della legge 449/1997 aveva disposto il congelamento della perequazione sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo inps e che, per il biennio successivo, l'indice di perequazione doveva essere applicato nella misura del 30% per le fasce di importo tra le cinque e le otto volte; superato tale limite la perequazione non doveva trovare più applicazione. Analogo blocco fu introdotto per l'anno 2008 della legge 247/07 sulle pensioni superiori a 8 volte il minimo inps. Per il triennio 2008-2010 l'aumento perequativo è stato però garantito in misura piena per le pensioni non superiori a 5 volte il minimo (articolo 5, comma 6 del decreto legge 81/2007).

La rivalutazione effettiva. Sulle fasce di rivalutazione sopra esposta bisogna applicare il tasso di inflazione annua. Dalla moltiplicazione del tasso di inflazione per le fasce di rivalutazione si ottiene, pertanto, il tasso effettivo di rivalutazione che ogni anno viene corrisposto negli assegni. L'applicazione della rivalutazione, com'è noto, avviene ad inizio di ogni anno in via provvisoria rispetto all'inflazione dell'anno uscente (2017) ed in via definitiva rispetto a quella dell'anno prima (2016) sulla base dei valori indicati in un decreto del ministero dell'economia adottato alla fine dell'anno.

Ebbene per il 2018 il tasso di inflazione definitivo relativo allo scorso anno è risultato pari a zero e quello provvisorio relativo ai primi 9 mesi del 2017 è risultato pari a 1,1%. Pertanto gli assegni in pagamento dal 1° gennaio 2018 saliranno nelle percentuali sotto stabilite. Il decreto legge milleproroghe 2017 ha, inoltre, posticipato ancora una volta al 2018 il prelievo una tantum per recuperare la maggiore indicizzazione concessa nel 2015 quando fu riconosciuta una rivalutazione provvisoria dello 0,3% contro una rivalutazione effettiva dello 0,2% registrata l'anno precedente. 

tabella

 



Fonte : www.pensionioggi.it

 


 

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