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Forum su Sicurezza e Difesa
  1. C.S.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — gio ago 27, 2026 7:39 pm


  2. Allego 2 sentenze del Consiglio di Stato entrambe pubblicate in data 03/08/2026 riguardante “Controlli e sanzioni per circolazione di veicolo senza assicurazione

    1) - CdS 3^ Sez. n. 6201/2026 con Rif. TAR Lazio, Sez. 1^, n. 20039 dell’11 novembre 2024, sul ricorso in Appello, proposto dall’A.N.C.S.A. - Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli, e dalla Italsoccorso s.r.l., (RESPINTO)

    contro
    il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze

    >> - circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 dell’8 febbraio 2024 avente ad oggetto le modifiche normative apportate a seguito del d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184 alla disciplina sull’assicurazione dei veicoli<<

    >> - In particolare, secondo le ricorrenti la circolare sarebbe illegittima nella parte in cui ha consentito al trasgressore alla guida del veicolo sequestrato, perché privo di copertura assicurativa, di proseguire la circolazione su strada conducendo il veicolo fino al luogo scelto per la custodia<<


    2) - CdS 3^ Sez. n. 6199/2026 con Rif. TAR Lazio, Sez, 1^, n. 20038 dell’11 novembre 2024, sul ricorso in Appello, dalle imprese Ambiente & Servizi s.r.l., Appia Eco s.r.l., Autocarrozzeria Zo-Va di Zozzaro M. & C. s.n.c., Autofficina Corradini s.r.l., Autodemolizione San Vittorino s.r.l., Autodemolizioni La Badia s.r.l., Baldini Arrigo s.r.l., Ciavatta s.r.l., Della Corte e Marino s.c.a r.l., Ditta Individuale Aliotta Maria Rita, Di.Ma.Vi. s.r.l., Di.Sa. s.r.l., F.Lli Varani s.n.c. di Romano Barbara e Christian Varani, F.Lli Zallocco s.r.l., Mafi s.r.l., Garage Baggi s.r.l., Garage Jolly s.r.l., Lepanto 2 s.r.l., Officina Elettrauto Castellini Colombo s.n.c. di Castellini Giovanni e Pierluigi, Pedrotti s.r.l., Righetti Danilo s.r.l., S.C.A.F. Soc. Coop. Autocustodi Fiorentini s.c.a r.l., Sciuto e F.Lli Betti & C. s.r.l., (RESPINTO).

    contro
    il Ministero dell’Interno,

    nei confronti
    dell’A.N.C.S.A. - Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli, del Codacons, dell’A.N.I.A.- Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, delle Generali Italia s.p.a., dell’Itas Mutua, dell’Unipol Assicurazioni s.p.a., dell’Adusbef - Associazione per la Difesa degli Utenti dei Servizi Bancari e Finanziari, dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada, della Consap s.p.a.,

    >> - circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 dell’8 febbraio 2024 avente ad oggetto le modifiche normative apportate a seguito del d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184 alla disciplina sull’assicurazione dei veicoli<<

    >> - In particolare, secondo le ricorrenti la circolare sarebbe illegittima nella parte in cui ha consentito al trasgressore alla guida del veicolo sequestrato, perché privo di copertura assicurativa, di proseguire la circolazione su strada conducendo il veicolo fino al luogo scelto per la custodia<<

    Statistiche: Inviato da panorama — gio ago 27, 2026 1:14 pm


  3. Correva il giorno 28 settembre 2014,

    STRATEGIE VACCINALI

    Chissà perché l’allora Ministro della Salute Beatrice LORENZIN(sotto il Governo di Matteo RENZI) è volata alla Casa Bianca da Barack Obama. Chissà anche perché l’Italia ha ricevuto l’incarico di 40 Paesi.

    PERCHÉ GERMANIA, FRANCIA ECC. ECC. NO ?????

    L'Italia capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale


    N.B.: Allego anche il COMUNICATO n. 387 del 29 Settembre 2014 di AIFA.

    Statistiche: Inviato da panorama — mar ago 25, 2026 12:32 pm


  4. Correva il giorno 28 settembre 2014,

    STRATEGIE VACCINALI

    Chissà perché l’allora Ministro della Salute Beatrice LORENZIN(sotto il Governo di Matteo RENZI) è volata alla Casa Bianca da Barack Obama. Chissà anche perché l’Italia ha ricevuto l’incarico di 40 Paesi.

    PERCHÉ GERMANIA, FRANCIA ECC. ECC. NO ?????

    L'Italia capofila per le strategie vaccinali a livello mondiale


    N.B.: Allego anche il COMUNICATO n. 387 del 29 Settembre 2014 di AIFA.

    Statistiche: Inviato da panorama — mar ago 25, 2026 12:11 pm


  5. Di nulla.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — lun ago 24, 2026 4:25 pm


  6. Grazie mille.

    Statistiche: Inviato da Paolo64 — lun ago 24, 2026 4:13 pm


  7. Ciao!
    Nell'ultima simulazione prodotta da sasabl con il contratto 2021-2024, la somma delle sottoindicate voci (ad esclusione dell'assegno di funzione e indennità pensionabile) concorrono al calcolo dei sei scatti.
    - Stipendio Tabellare 1.452,95
    - Indennità Integrativa Speciale € 526,49
    - Retribuzione di Anzianità € 10,18
    - Vacanza Contrattuale € 0,00
    - Benefici da infermità € 0,00
    - Eventuali assegni "ad personam" € 0,00
    Dopodichè dividi per 100 moltiplichi per 15 (2,5 ogni scatto * 6 scatti) e nuovamente * 12 mensilità, ottieni così l'importo relativo ai sei scatti di € 3.581,31.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — lun ago 24, 2026 11:02 am


  8. Grazie

    Statistiche: Inviato da Dav75 — dom ago 23, 2026 8:39 pm


  9. Buongiorno, Innanzitutto grazie per risposta, "colgo l'occasione " per chiederti anche come calcolare l'importo relativo art.21 L.232/90 -6 scatti di 3.286 euro presente sempre nel tuo prospetto di liquidazione.

    Anche perché mi sembra di aver capito che è lo stesso identico importo presente nel quadro II al punto 9 della determina sm 5700.

    Grazie.

    Statistiche: Inviato da Paolo64 — dom ago 23, 2026 3:50 pm


  10. Le voci si estrapolano dal cedolino, ma non sono riuscito a capire come si estrae il dato 13^ ai fini di Buonuscita 2.108,25.

    Grazie
    Ciao!

    La via più facile? Somma tutte le altri voci e dividi per dodici

    Statistiche: Inviato da sasabl — dom ago 23, 2026 12:26 pm


  11. Per opportuna conoscenza,

    CGA CC V Reparto - SM - Ufficio Cerimoniale n. 808/61-2-25 del 22/06/2026

    Oggetto: Prodotti editoriali anno 2027.
    Commercializzazione Calendario storico, Agenda, Calendario da Tavolo e Planner dell'Arma dei Carabinieri.

    ---------------------------------------------------------------

    Eventuali ordini fino al 28 Settembre 2026, senza margini di proroga.

    N.B.: Potete leggere il foglio completo in allegato e chiedere meglio le informazioni a chi di competenza.

    Statistiche: Inviato da panorama — dom ago 23, 2026 11:12 am


  12. Sfatiamo una falsa credenza comune: la patente NON viene mai sospesa. Quello che può succedere, è che la CMO segnala e quindi si verrà convocati a visita dalla CML patenti del luogo di residenza.
    E tanto per tranquillizzarti, la CML patenti la patente la lascia, al massimo limitandone la validità. Nel mio caso personale, con prima categoria, superinvalidità, vittima del terrorismo 100%, costante cura di psicofarmaci (anche benzodiazepine)… la patente mi è stata rinnovata per 2 anni la prima volta, poi sempre di 3 in 3.
    Ah, la CMO non mi segnalò, lo feci io, perché visto che assumevo psicofarmaci, ho voluto evitare problemi in caso di incidenti (come successo a un collega, riformato per sindrome ansioso-depressiva che ebbe un incidente e l'assicurazione....).
    Sta sereno, fa le cose come vanno fatte...e guida tranquillo, che nessuno ti leva la patente.

    Statistiche: Inviato da NavySeals — dom ago 23, 2026 8:55 am


  13. Nel caso si e’ in malattia per stato ansioso, per far si che la la patente non venga sospesa alla riforma, conviene non prendere farmaci e fare solo psicoterapia?

    Statistiche: Inviato da Dav75 — sab ago 22, 2026 9:21 pm


  14. Personale PolPen, ma vale per tutti.

    CdS n. 6273 pubblicata in data 04/08/2026 con Rif. Tar Lazio n. 20767/2025, rigetta l'appello del Ministero della Giustizia.

    >> In primo grado gli odierni appellati, vincitori del concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 95/2017, hanno impugnato la nota del 23 dicembre 2022 n. 494204, con cui il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza dagli stessi proposta diretta ad ottenere l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001.

    Il CdS precisa (quì sotto alcuni brani):

    1) - Al riguardo il collegio ritiene di dovere richiamare l’orientamento da ultimo costantemente espresso da questo Consiglio di Stato e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi.

    2) - Con riferimento al trasferimento d’autorità ordinario, previsto dall’art. 1 l. n. 86/2011, l’adunanza plenaria, con la sentenza n. 1/2016, ha chiarito che gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono:
    - un provvedimento di trasferimento d’ufficio;
    - una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre dieci chilometri;
    - l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso.

    3) - Ciò premesso in diritto, nel caso in esame, gli odierni appellati sono stati assegnati ad una sede diversa da quella precedente a seguito del superamento di un concorso e del connesso corso per la progressione in carriera riservato esclusivamente a personale interno, con la conseguenza che, per tutte le ragioni appena esposte, essi hanno diritto al riconoscimento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 l. n. 86/2001.

    4) - Inoltre, come già ampiamente evidenziato e contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero appellante, la circostanza che il trasferimento sia dipeso anche dal consenso del dipendente, il quale ha presentato la domanda di partecipazione al concorso interno, non impedisce di qualificare il trasferimento come diretto a soddisfare in via prioritaria le esigenze dell’amministrazione, consistenti come sopra detto nella necessaria copertura di funzioni superiori e differenti da quelle originariamente ricoperte dai dipendenti vincitori del concorso interno.

    N.B.: per completezza dell'argomento consiglio di leggere direttamente dalla sentenza.

    Statistiche: Inviato da panorama — ven ago 21, 2026 10:43 am


  15. Buongiorno a tutti, stavo guardando il prospetto di liquidazione Tfs gentilmente fattomi a suo tempo.

    Nelle voci elencate,

    Stipendio Parametrale € 21.633,08
    13^ ai fini di Buonuscita 2.108,25
    Assegno funzionale. 3.392,28
    Vacanza contrattuale 151,44
    Ria. 122,16

    Le voci si estrapolano dal cedolino, ma non sono riuscito a capire come si estrae il dato 13^ ai fini di Buonuscita 2.108,25.

    Grazie

    Statistiche: Inviato da Paolo64 — mer ago 19, 2026 4:43 pm


  16. Tar Lazio Ordinanza Collegiale n. 12436/2026 resa pubblica in data 07/07/2026

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone consulenza tecnica d’ufficio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

    Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 12.1.2027.

    Omissis

    --------------------------

    >> (certificato) commissione Medica Locale Viterbo contenente diniego rinnovo patente di guida normale di categoria AB normale.

    >> sospensione della patente di guida malattia del Parkinson.

    1) - Infatti, il -OMISSIS- è affetto esclusivamente dalla patologia del Parkinson che, come certificato dal Professor -OMISSIS-, luminare a livello mondiale della suindicata malattia.....

    Statistiche: Inviato da panorama — mer ago 19, 2026 12:08 pm


  17. Per opportuna notizia.

    Tar Campania sede di Napoli con la sentenza n. 3277/2026 resa pubblica in data 25/05/2026, ACCOGLIE la richiesta dei ricorrenti. (dopo anni di ricorsi vari e ricorsi)

    >> irraggiamento di onde elettromagnetiche, dichiarate di intensità superiore alla soglia di legge, dirette sui ricorrenti e nella loro abitazione.

    1) - risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti, degli atti dichiarati illegittimi e dei pareri annullati, rispettivamente adottati dal Comune di Napoli, dalla ASL NA 1 e dall'Arpa.

    2) - installazione di una antenna per telecomunicazioni sul terrazzo di copertura dell’immobile sito in via -OMISSIS-, prospiciente alla proprietà dei ricorrenti, in favore della.........., sul solaio di copertura dell’immobile citato;

    3) - La domanda risarcitoria qui azionata scaturisce infatti proprio dell'annullamento e/o declaratoria di illegittimità di atti adottati dagli Enti pubblici e non può che essere rivolta nei confronti di questi ultimi.

    4) - L’installazione delle predette antenne a distanze insufficienti a garantire la tutela della salute ha causato un grave pregiudizio direttamente e immediatamente conseguente a carico degli odierni ricorrenti che hanno patito per un prolungato e considerevole periodo l’irraggiamento a distanza ravvicinata e 24h/24 dalle antenne illegittimamente autorizzate.


    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni intimate (Comune di Napoli, ASL 106 – Napoli 1 e A.R.P.A.C.), in solido tra loro, al risarcimento in favore di ciascun ricorrente, per quanto spettante iure proprio o iure hereditatis, dei seguenti danni non patrimoniali:

    OMISSIS

    N.B.: se siete interessati potete leggere/scaricare direttamente dal portale del CdS.

    Statistiche: Inviato da panorama — mer ago 19, 2026 10:33 am


  18. Buongiorno,
    dopo 40 anni di servizio effettivo è possibile andare in pensione con il moltiplicatore (fino al 2033). Si applica in questo caso la finestra mobile?
    Grazie

    Statistiche: Inviato da davideperegrinus — mar ago 18, 2026 7:59 pm


  19. Attenzione ho letto questa Notizia che potrebbe servire a qualcuno

    Bonus "invita un amico": va dichiarato nel 730. Ecco perché molti non lo sanno.

    Chi riceve un bonus per aver invitato un amico su una qualsiasi delle tante app di pagamento digitale (come Revolut o Satispay) spesso non sa che quel denaro non è un bonus netto ma un reddito da dichiarare e su cui pagare le tasse. Vediamo quali sono gli obblighi fiscali, dove recuperare i dati nel cassetto fiscale e come inserire correttamente il bonus nel 730.

    A chiarirlo è proprio l'Agenzia delle entrate: i bonus "invita un amico" o simili sono un vero e proprio reddito diverso (previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera l del TUIR) e come tale soggetto a ritenuta d'acconto del 20% e a conguaglio in dichiarazione dei redditi. Insomma, sul "premio" che le piattaforme di pagamenti digitali ci accreditano per aver "portato un amico" dobbiamo pagarci le tasse. L'Agenzia delle entrate, infatti, con la risoluzione 338/2021, li distingue nettamente proprio dai cashback che in pratica non generano reddito imponibile.

    Tuttavia le varie piattaforme non gestiscono questo obbligo tutte allo stesso modo, perché hanno sedi in Paesi diversi e la normativa applicabile è, di conseguenza, differente. Il comportamento, però, nei confronti degli utenti italiani è sempre lo stesso: lasciano al contribuente l'onere di ricostruire e dichiarare l'importo ricevuto nel 730, più precisamente di inserire questi premi nel quadro D del 730.

    È un reddito, non un premio gratuito

    Nella grande maggioranza dei casi il bonus porta un amico è un reddito imponibile, indipendentemente da come la app lo chiami. Infatti, il nome commerciale scelto dalla app non cambia il trattamento fiscale. Che venga chiamato "bonus", "premio", "ricompensa" o "invita un amico", ciò che conta è la sostanza dell'operazione: un compenso riconosciuto in cambio di un'azione specifica, cioè l'invito e l'iscrizione di un nuovo utente.

    Fiscalmente, la somma rientra tra i redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR: redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente oppure dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

    Perché non è come il cashback

    La differenza tra cashback e bonus porta un amico sta nell'azione richiesta:

    - il cashback restituisce una parte della spesa già sostenuta;

    - il bonus referral compensa un'attività svolta dal cliente.

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 338/2021 quando ha stabilito che il cashback non rientra in nessuna delle categorie reddituali previste dalla norma italiana e quindi non è tassato, mentre il riconoscimento di una somma per aver fatto usare un’App da parte di altri utenti, in misura fissa o percentuale, costituisce un reddito diverso. Infatti, per il Fisco italiano invitare un amico a iscriversi non configura una vera attività professionale, ma l'assunzione di un obbligo di fare — condividere un codice, generare un'iscrizione — è una delle modalità per ottenere un compenso tassabile.

    Revolut “invita un amico”: ritenuta e CU

    Se hai aderito al programma di Revolut Bank “invita un amico” e hai portato un nuovo cliente tramite la App, sappi che il cosiddetto bonus che hai ottenuto è un reddito e, se hai presentato la dichiarazione dei redditi precompilata, dovresti aver trovato l’importo che hai ricevuto nel quadro D.

    Revolut ha sede in Lituania ma opera in Italia con una filiale, di conseguenza è obbligata a trattenere il 20% del bonus che ti eroga come acconto sulle imposte che dovrai calcolare e versare tramite la dichiarazione dei redditi. Oltre a questo adempimento deve consegnare la Certificazione Unica all’Agenzia delle entrate, in cui dichiara quanto ti ha erogato e quanto ti ha trattenuto, anche con il fine di predisporre la dichiarazione precompilata online.

    Purtroppo, nonostante la legge italiana lo preveda, Revolut non ha consegnato la CU anche al contribuente, che in questo modo rimane all’oscuro di aver percepito un reddito da tassare in via definitiva.

    Abbiamo incontrato i vertici della filiale italiana di Revolut che ci hanno assicurato che stanno lavorando per risolvere il problema in vista degli adempimenti fiscali del prossimo anno e che entro il 30 settembre 2026 invieranno una comunicazione agli interessati per avvisarli della presenza della CU nel proprio cassetto fiscale e informarli, di conseguenza, della presenza del reddito da tassare nella propria dichiarazione dei redditi.

    Come trovare la Certificazione unica nel cassetto fiscale

    Per cercare la CU relativa al bonus di Revolut:

    1. accedi all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS oppure con le credenziali Entratel/Fisconline, se già in possesso;

    2. entra nella sezione "Cassetto fiscale", disponibile nella home dell'area riservata;

    3. nella sezione "Consultazioni" apri la voce "Dichiarazioni fiscali", dove sono elencate le Certificazioni uniche trasmesse a tuo nome.

    In alternativa, quando accedi alla dichiarazione precompilata, consulta il prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione: in questo modo puoi verificare se compare il nome del sostituto d'imposta che ha versato il bonus.

    Satispay “invita un amico”: nessuna ritenuta italiana

    La società che eroga il bonus porta un amico ha sede in Lussemburgo. Pertanto, per legge non deve applicare ritenute d'acconto italiane e di conseguenza non deve rilasciare una Certificazione unica italiana, quindi il bonus non arriva automaticamente nella dichiarazione precompilata.

    Questo però non significa che il bonus sia esentasse, significa solo che nessuno lo ha comunicato al Fisco al posto del contribuente, che resta l'unico responsabile di ricostruirlo e dichiararlo.

    Come ricostruire il bonus Satispay se manca la CU

    Non essendo prevista alcuna Certificazione unica per i bonus erogati da Satispay, il contribuente deve ricostruire l'importo a partire dai propri movimenti.

    Nell'app è possibile consultare la cronologia dei movimenti e individuare gli accrediti relativi al programma porta un amico ricevuti durante l'anno solare di riferimento. Conviene conservare uno storico di queste operazioni — schermate, notifiche o un prospetto riepilogativo — perché in caso di controllo sarà l'unica documentazione disponibile, non essendoci una certificazione ufficiale della piattaforma.

    Una volta ricostruito il totale, l'importo va sommato e inserito nel rigo D5 del quadro D come reddito, indicando zero come ritenuta, poiché nessuna trattenuta è stata operata.

    Quanto resta davvero del bonus

    Sia che venga trattenuta la ritenuta d’acconto del 20%, sia che il bonus venga erogato interamente, la tassazione definitiva non cambia. Il reddito viene tassato con le stesse aliquote Irpef utilizzate per tassare la busta paga o la pensione.

    In pratica, l’intera imposta deve essere versata tramite la dichiarazione dei redditi ma, nel caso in cui sia stato trattenuto il 20% di acconto, il saldo finale sarà più basso.

    Vediamo alcuni esempi di tassazione, applicando quella dovuta per il 2025: ricorda che stiamo parlando dei bonus che hai maturato lo scorso anno e che dovresti nel caso indicare nel 730/2026 sui redditi 2025. Oltre all’Irpef bisogna applicare le addizionali regionale e comunale, che dipendono dalla residenza del contribuente e che noi applichiamo al reddito a titolo di esempio, per un totale di 1,5%.

    Bonus di 100 euro: redditi fino a 28.000 euro

    Per chi ha redditi complessivi fino a 28.000 euro, l’aliquota Irpef che si applica al bonus è del 23%:

    - Irpef dovuta: 23 euro;

    - addizionali dovute: 1,5 euro;

    - con Revolut: accredito di 80 euro con trattenuta di 20 euro, il conguaglio da versare in dichiarazione è di 4,5 euro;

    - con Satispay: accredito di 100 euro senza ritenuta, l’imposta complessiva da versare con la dichiarazione è di 24,5 euro.

    In entrambi i casi, il guadagno effettivo finale è di circa 75,5 euro: cambia solo quando e come si paga l'imposta.

    Bonus di 100 euro: redditi fino a 50.000 euro

    Per chi ha redditi complessivi tra 28.000 euro e 50.000 euro, l’aliquota Irpef che si applica al bonus è del 35% — per i redditi percepiti nel 2026 l’aliquota è del 33%:

    - Irpef dovuta: 35 euro;

    - addizionali dovute: 1,5 euro;

    - con Revolut: accredito di 80 euro con trattenuta di 20 euro, il conguaglio da versare in dichiarazione è di 16,5 euro;

    - con Satispay: accredito di 100 euro senza ritenuta, l’imposta complessiva da versare con la dichiarazione è di 36,5 euro.

    In entrambi i casi, il guadagno effettivo finale è di 63,5 euro: cambia solo quando e come si paga l'imposta.

    Sei sempre obbligato a dichiararlo?

    Un bonus di pochi euro non obbliga automaticamente a presentare la dichiarazione, ma la soglia dipende dalla propria situazione reddituale complessiva, non da una regola generale valida per tutti. La differenziazione si basa sulla presenza o meno di altri redditi che si sommano al bonus.

    Non hai altri redditi oltre al bonus

    Se hai ricevuto esclusivamente redditi di questo tipo e l'importo complessivo non supera 5.500 euro nell'anno, non sono dovute imposte. Per questo motivo, non è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, potrebbe essere utile presentare il 730 se quanto ti è stato riconosciuto come bonus è stato già tassato con la ritenuta d’acconto. Infatti, la ritenuta non è dovuta e ti viene restituita.

    Ovviamente, se il bonus non è stato tassato non ha senso presentare la dichiarazione.

    Fai però attenzione, perché esiste un ulteriore limite: se l’imposta che devi recuperare è inferiore a 12 euro, non ti viene rimborsata, perché si situa sotto il limite minimo di pagamento o rimborso di ogni singola imposta. Questo limite vale anche per le addizionali regionale e comunale valutate singolarmente.

    Tornando all’esempio di 100 euro di bonus, da cui sono stati trattenuti 20 euro di ritenuta d’acconto, tramite la dichiarazione dei redditi è possibile recuperare questi 20 euro. Viceversa, se il totale dei bonus che hai ottenuto durante l’anno è inferiore a 60 euro lordi, non recuperi nulla.

    Hai altri redditi oltre al bonus

    Viceversa, se possiedi altri redditi di qualsiasi natura — lavoro dipendente, pensione, redditi immobiliari — i vincoli per il pagamento delle imposte e la presentazione della dichiarazione sono differenti.

    In tutti i casi di superamento delle soglie di reddito lordo annuo totale, in presenza di ulteriori tipologie di reddito che si sommano a quelle appena viste, esiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Come si dichiara: quadro D, rigo D5, codice 3

    Il bonus porta un amico va indicato nel quadro D del 730 — Altri redditi, rigo D5 a colonna 2 e con codice 3 a colonna 1, mentre le eventuali ritenute d’acconto del 20% che sono state trattenute vanno indicate a colonna 4.

    Nel modello Redditi o nel 730, questo reddito viene sommato agli altri per la formazione del reddito complessivo. Le eventuali ritenute già applicate dal sostituto d'imposta devono essere sottratte dall'imposta dovuta.

    Controlla il 730 precompilato

    Una buona prassi è quella di accedere alla propria dichiarazione precompilata online, sul sito dell’Agenzia delle entrate. Infatti, controllando cosa risulta al Fisco puoi capire se devi fare qualcosa: controlla il quadro D e verifica se al rigo D5 risulta il bonus. Se così fosse non devi fare nulla, lascia quanto indicato e il 730 calcolerà automaticamente il conguaglio delle imposte.

    Se nel 730 non risulta nulla ma tu hai percepito il bonus, ad esempio da Satispay, indicane l’importo e il precompilato si aggiornerà di conseguenza, impattando pochissimo sul saldo delle imposte dovute.

    Cosa rischi se non dichiari il bonus

    Le conseguenze dipendono da cosa ha fatto il contribuente: dimenticare una voce in una dichiarazione presentata è diverso dal non presentarla affatto pur essendo obbligati.

    Se hai presentato il 730 ma non hai inserito il bonus, e questo genera una maggiore imposta dovuta, il Fisco considera la dichiarazione infedele: la sanzione è pari al 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro.

    Se invece non hai presentato la dichiarazione ma eri obbligato a farlo, si configura l'omessa dichiarazione: la sanzione è pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

    In entrambi i casi, se non sono ancora iniziati controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, è possibile correggere la propria posizione con una dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso, che riduce la sanzione dovuta in base al momento in cui viene regolarizzato l'errore.

    Statistiche: Inviato da panorama — mar ago 18, 2026 6:10 pm


  20. Bollo auto, le novità 2026: guida a calcolo, scadenze e rateizzazione

    Agosto 2026

    Cosa cambia e quando con la riforma 2026

    Il D.Lgs. 147/2026, che attua la riforma del federalismo fiscale regionale, introduce diverse novità per il bollo auto. Le nuove regole, però, non entrano tutte in vigore nello stesso momento.

    Dal 12 agosto 2026 la Regione a cui deve essere versato il bollo viene individuata in base alla residenza del proprietario del veicolo. Le Regioni possono inoltre prevedere sconti fino al 20% per chi sceglie l’addebito diretto sul conto corrente e consentire la rateizzazione dei debiti fino a 72 rate. Viene inoltre chiarito che il bollo deve essere pagato anche quando sul veicolo è disposto un fermo amministrativo.

    Dal 1° gennaio 2027 le eventuali esenzioni decise dalle Regioni non potranno più riguardare il superbollo. Cambiano anche le regole per il recupero dei tributi regionali non pagati, bollo compreso, con procedure di riscossione forzata più rapide. Per i veicoli a noleggio a lungo termine, infine, il pagamento del bollo sarà a carico dell’utilizzatore.

    Dal 1° gennaio 2028 cambieranno le scadenze del bollo per i veicoli di nuova immatricolazione: il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione e coprirà 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione. Anche i rinnovi successivi seguiranno questa nuova scadenza annuale.

    Noleggio a lungo termine: dal 2027 cambia chi deve il bollo

    Una novità riguarda chi ha, o sta valutando, un contratto di noleggio a lungo termine. Dal 1° gennaio 2027 l'obbligo di pagare il bollo passa dalla società di noleggio all'utilizzatore del veicolo, individuato in base al contratto annotato al Pra (Pubblico registro automobilistico). L'utilizzatore sarà responsabile del bollo fino alla scadenza del contratto, secondo un meccanismo già previsto per il leasing finanziario.

    La nuova regola si applica ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, a quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e ai contratti firmati prima del 2027 per i quali il veicolo viene consegnato a partire dal 1° gennaio 2027.

    Per chi noleggia un'auto, nella pratica, potrebbe cambiare poco. Di solito è infatti la società di noleggio a gestire il pagamento del bollo, includendone il costo nel canone mensile insieme ad altre voci, come assicurazione e manutenzione. La riforma cambia invece il soggetto formalmente responsabile del tributo nei confronti del fisco: dal 2027 sarà l'utilizzatore e non più la società proprietaria del veicolo. Cambia di conseguenza anche la Regione a cui spetta il gettito del bollo, che sarà individuata in base alla residenza dell'utilizzatore anziché alla sede della società di noleggio.

    Statistiche: Inviato da panorama — mar ago 18, 2026 4:57 pm


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