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  1. La CdC Sez. 3^ d'Appello con la n. 58 resa pubblica in data 22/04/2025 in Rif. alla CdC Campania n. 256/2022, rigetta l'Appello dell'INPS.

    In 1° grado ricorso per:

    >> l’accertamento del diritto all’adeguamento perequativo del trattamento pensionistico in godimento in relazione all’anno 2011 e condanna dell’Istituto alla corresponsione delle differenze arretrate dal 2012 al 2019, oltre alle mensilità maturande fino al giorno della sentenza, incrementate di interessi e rivalutazione,

    N.B.: viene citata la Legge FORNERO

    Statistiche: Inviato da panorama — gio mag 01, 2025 4:44 pm


  2. La CdC Sez. 3^ d'Appello con la n. 58 resa pubblica in data 22/04/2025 in Rif. alla CdC Campania n. 256/2022, rigetta l'Appello dell'INPS.

    In 1° grado ricorso per:

    >> l’accertamento del diritto all’adeguamento perequativo del trattamento pensionistico in godimento in relazione all’anno 2011 e condanna dell’Istituto alla corresponsione delle differenze arretrate dal 2012 al 2019, oltre alle mensilità maturande fino al giorno della sentenza, incrementate di interessi e rivalutazione,

    N.B.: viene citata la Legge FORNERO.

    Statistiche: Inviato da panorama — gio mag 01, 2025 4:27 pm


  3. In relazione alle spese mediche,
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    730, disponibile il precompilato: come controllare che tutto sia corretto

    Dal pomeriggio del 30 aprile sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile visualizzare il proprio 730 precompilato e dal 15 maggio si possono apportare modifiche, anche scegliendo il 730 semplificato, e inviare la propria dichiarazione. Fino ad allora, però è bene che ti armi di santa pazienza e controlli cifre e voci di spesa che trovi già inseriti nel modello precompilato. In particolare, meglio guardare con cura alcuni aspetti del tuo 730, perché i conti potrebbero non tornare.

    Spese mediche: controlla scontrini e fatture

    Il consiglio è di controllare le voci di spesa, non è raro purtroppo che gli importi delle singole voci siano sbagliati o che manchino del tutto.Per questo motivo, scontrini e fatture alla mano facciamo una spunta di quel che risulta al fisco.

    Un esempio comune, infatti, sono le fatture che hanno l’imposta di bollo da due euro, che vengono spesso caricate nel precompilato al netto di questa: ricordati di inserirle nel totale perché sono detraibili insieme alle spese sanitarie. Oppure i farmaci segnati come tali sullo scontrino vengono talvolta indicati come farmaci veterinari nel riepilogo delle spese sanitarie: in questo caso è facile che abbia ragione l’Agenzia delle entrate, se volete verificare cercate on line il numero di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) che trovate sullo scontrino. Questa differenza è fondamentale perché i farmaci veterinari si detraggono insieme alle spese specialistiche sostenute per gli amici a quattro zampe.

    Statistiche: Inviato da panorama — gio mag 01, 2025 12:26 pm


  4. C.S.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — mer apr 30, 2025 5:06 pm


  5. Cari colleghi, vorrei gentilmente sapere se il termine decennale di prescrizione per l'azione risarcitoria (responsabilità datore di lavoro art. 2087 c.c.) decorre dalla cessazione dal servizio o da quando invece sono sorti i comportamenti vessatori.

    Nel mio caso i comportamenti vessatori sono iniziati nel 2011 e proseguiti sino al 2013 (documentati da certificazioni mediche del 2012/2013), ovvero quando sono stato posto in malattia, ininterrotta sino alla cessazione dal servizio, avvenuta per riforma a giugno 2015.
    Pertanto, se il termine decennale decorresse dalla cessazione vi rientrerei, se invece decorresse dalle certificazioni mediche no.
    PS. Nel 2019, ho ottenuto il riconoscimento della causa di servizio per mobbing.

    Grazie a tutti quello che vorranno intervenire, in particolare @aeronatica
    vi racconto solo a titolo di curiosità questo episodio..

    ieri mi trovavo in una udienza alla corte dei conti per un mio ricorso (in proprio) e mi sono fermato ad assistere alle altre cause pensionistiche.

    C'era una causa di riconoscimento della causa di servizio per patologia neuropsichiatrica a seguito di mobbing (sembra vessazioni iniziate quando il militare aveva relazionato su fatti illeciti) . Il Giudice aveva fatto eseguire una CTU (sembra negativa per la correlazione con il servizio) e l'avvocato ha dibattuto con il giudice nel merito della causa e per contestare questa CTU.

    Purtroppo (anche per me) questo Giudice mi sembra un Pilato cioè cerca in tutti i modi di non decidere e scaricare su altri soggetti.
    --------.ho visto lo storico delle sentenze di questo giudice e per il 90% sono sentenze post sentenza SSRR art. 54 in cui ratifica riconoscimenti dell'Inps per il 2,44% con notevole dispendio di energie per i ricorrenti per l'Inps e per la stessa Corte dei Conti...oppure sentenze dichiarate inammissbili per cavilli di notifica...rarissime sentenze in cui deve decidere con la sua testa..
    avevo molta fiducia nella Corte dei Conti invece mi sembra il solito carrozzone italico..forse peggio. Certo poi dipende da Giudice che ti capita..

    Statistiche: Inviato da Silvestro64 — mer apr 30, 2025 4:43 pm


  6. Ciao bestiaccia, interessante! In effetti ho subito anche un demansionamento, che si è protratto sino alla cessazione dal servizio. Per di più, quando ero giò assente dal servizio per malattia, mi hanno denunciato in procura, per poi essere assolto con formula piena quando ormai avevo già cessato (le stesse indagini che dovevano essere "contro" di me, in realtà dimostrarono che avevo subito mobbing).

    Statistiche: Inviato da Giaguaro — mer apr 30, 2025 3:17 pm


  7. vorrei chiederti una cosa giaguaro, se vuoi e/o puoi naturalmente.
    quali sono gli atti subiti che hanno dato vita al mobbing?
    perchè se fosse demansionamento le cose potrebbero cambiare, leggi quì:

    https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lav... ionamento/

    se capisco bene, in questo caso l'inizio della prescrizione si rinnova di giorno in giorno fino alla data di cessazione del demansionamento.
    potresti (al condizionale) fatti riconoscere il periodo di malattia fino al tuo congedo come prosecuzione del demansionamento subito.
    in questo caso si il periodo di prescrizione potrebbe decorrere dalla data del tuo congedo e rientreresti nei 10 anni per intentare causa risarcitoria.
    parere personale ovviamente il mio.
    attendiamo il parere di chi è più ferrato in materia.
    ma qualche info in più non guasterebbe.
    buona fortuna. ciao

    Statistiche: Inviato da bestiaccia — mer apr 30, 2025 2:55 pm


  8. Massima permanenza 12 anni di comando di Stazione, prolungando di 1 anno a richiesta dell'interessato, Se non ci sono motivi di inopportunità rilevati dalla scala gerarchica.

    N.B.: > Però prima di tale scadenza bisogna darsi da fare a cercare una abitazione se si vuole restare in tale paese/città.

    Statistiche: Inviato da panorama — mer apr 30, 2025 10:17 am


  9. Argomento interessante, con diverse sfaccetatture. In effetti ho anche io dubbi se valga il termine menzionato dal Nonno o quello riportato da bestiaccia. Vediamo se @aeronatica ci aiuta.

    Statistiche: Inviato da NavySeals — mer apr 30, 2025 9:19 am


  10. Premetto che non sono un tuo collega, nè un avvocato nè un sindacalista ma un semplice cittadino e che pertanto posso anche essere smentito.
    Prendo atto di quello che ti risponde il moderatore, ma non concordo.
    ti allego il link all'articolo che ho trovato:

    https://amblav.it/mobbing-e-prescrizion... ne-civile/

    secondo questa sentenza della cassazione la prescrizione comincia non dal momento in cui cominciano gli atti vessatori, ne dalla cessazione del rapporto di lavoro ma bensì dal loro manifestarsi all'esterno. motivo per cui io prenderei a riferimento le date dei tuoi certificati medici.
    poi, ripeto, può essere che venga smentito da chi è del mestiere ma questo è quanto ho trovato io.
    Tanti auguri per tutto. ciao

    Statistiche: Inviato da bestiaccia — mar apr 29, 2025 5:31 pm


  11. CdC Lombardia n. 31/2025 resa pubblica in data 20/02/2025, Ricorso Accolto

    >> L. 284/77, art. 3 (1/5) e art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;

    Ecco alcuni brani:

    >> è stato collocato in congedo a domanda dall’Arma dei Carabinieri in data Omissis senza diritto a pensione e di aver maturato 17 anni, 8 mesi e 14 gg. di servizio utile ai fini pensionistici;

    >> ha rappresentato di non aver ancora maturato alla data del ricorso il diritto alla pensione e di aver richiesto all’Inps..... il riscatto oneroso degli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal Omissis al Omissis, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;

    >> presente nella colonna “Maggiorazioni”, il n. “22” accompagnato da una nota a margine, contrassegnata con la lettera “A)”, recante la seguente dizione: “Le maggiorazioni presenti sull’estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste”;

    >> Secondo l’Ente, infatti, al Sig. F. è stato correttamente negato negato il riscatto oneroso dei periodi contributivi derivanti dalle maggiorazioni del servizio prestato poiché, essendo cessato dall’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione successivamente al Omissis, egli ha mantenuto la posizione assicurativa pubblica pregressa, nella quale i periodi contributivi in discorso sono già presenti con le relative maggiorazioni.

    Il giudice scrive:

    1) - Orbene, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 all'art. 5....... (pag. 8);

    2) - Sulla base del quadro normativo così delineato, l’INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.... (pag. 9);

    3) - Ed ancora, poiché il riscatto, contemplato dalla norma invocata, è previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”, è stato puntualizzato che “…Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati”, sicché “… in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, …. non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica…nel corso del tempo” (Corte dei conti, Sez. Prima Centrale di Appello, n. 273 del 2019).

    4) - Ad avviso di questa Corte e sulla base della giurisprudenza formatasi sulla disposizione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 165/1997, non appare, pertanto, giuridicamente sostenibile un diniego della possibilità di riscatto dei periodi di servizio prestato in capo a soggetto il quale, all’entrata in vigore della legge in esame, era militare regolarmente in servizio (v., anche Sez. Lombardia, sent. n. 99/2022).


    N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere integralmente l'allegata sentenza.

    Statistiche: Inviato da panorama — mar apr 29, 2025 3:52 pm


  12. CdC Lombardia n. 31/2025 resa pubblica in data 20/02/2025, Ricorso Accolto

    >> L. 284/77, art. 3 (1/5) e art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;

    Ecco alcuni brani:

    >> è stato collocato in congedo a domanda dall’Arma dei Carabinieri in data Omissis senza diritto a pensione e di aver maturato 17 anni, 8 mesi e 14 gg. di servizio utile ai fini pensionistici;

    >> ha rappresentato di non aver ancora maturato alla data del ricorso il diritto alla pensione e di aver richiesto all’Inps..... il riscatto oneroso degli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal Omissis al Omissis, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del d.lgs n. 165/1997;

    >> presente nella colonna “Maggiorazioni”, il n. “22” accompagnato da una nota a margine, contrassegnata con la lettera “A)”, recante la seguente dizione: “Le maggiorazioni presenti sull’estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste”;

    >> Secondo l’Ente, infatti, al Sig. F. è stato correttamente negato negato il riscatto oneroso dei periodi contributivi derivanti dalle maggiorazioni del servizio prestato poiché, essendo cessato dall’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione successivamente al Omissis, egli ha mantenuto la posizione assicurativa pubblica pregressa, nella quale i periodi contributivi in discorso sono già presenti con le relative maggiorazioni.

    Il giudice scrive:

    1) - Orbene, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 all'art. 5....... (pag. 8)

    2) - Sulla base del quadro normativo così delineato, l’INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.... (pag. 9)

    3) - Ed ancora, poiché il riscatto, contemplato dalla norma invocata, è previsto dalla legge a titolo “anche oneroso”, è stato puntualizzato che “…Nulla dice, la legge, sulla permanenza della qualifica di militare del richiedente, essendo previsto esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati”, sicché “… in assenza di una previsione legislativa ad excludendum, …. non si può restringere l’applicazione di un beneficio a colui che, avendo prestato i servizi giudicati meritevoli di un incremento contributivo, venga poi a mutare qualifica…nel corso del tempo” (Corte dei conti, Sez. Prima Centrale di Appello, n. 273 del 2019).

    4) - Ad avviso di questa Corte e sulla base della giurisprudenza formatasi sulla disposizione normativa di cui all’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 165/1997, non appare, pertanto, giuridicamente sostenibile un diniego della possibilità di riscatto dei periodi di servizio prestato in capo a soggetto il quale, all’entrata in vigore della legge in esame, era militare regolarmente in servizio (v., anche Sez. Lombardia, sent. n. 99/2022).

    N.B.: Per comprendere meglio il tutto consiglio di leggere integralmente l'allegata sentenza.

    Statistiche: Inviato da panorama — mar apr 29, 2025 3:36 pm


  13. Ok.

    Statistiche: Inviato da mauri64 — mar apr 29, 2025 11:23 am


  14. Ciao!
    Già fatto svariate volte. Mi rispondo sempre che al momento loro non hanno ricevuto ancora nulla afferente il TFS dal CNA, il quale a sua volta mi ha risposto testualmente:
    (Si comunica che la predisposizione dell'invio all'INPS di flussi massivi di dati per l'applicazione dei miglioramenti economici relativi al contratto del triennio 2019-2021 (DPR 20 aprile 2022, n. 57) è attualmente ancora in corso).

    Statistiche: Inviato da giuseppedemarco — mar apr 29, 2025 10:54 am


  15. Ciao!
    A livello di TFS l'adeguamento del contratto economico viene trattato dalla Direzione provinciale INPS dell'ultima sede di servizio. Invia sollecito di pagamento tramite il canale "INPS Risponde".

    Statistiche: Inviato da mauri64 — mar apr 29, 2025 10:37 am


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