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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Bene, anche perché sanno che i ricorsi sono all' ordine del giorno!!!Buongiorno a tutti. Vi aggiorno: ho fatto i testi psicologici (che sono andati bene) e mi hanno riconvocato per martedì (lunedì termino la licenza) e dovrei tornare in servizio salvo diverse indicazioni (mi auguro che martedì non mi facciano altri test, anche se la probabilità c'è). Vi aggiorno appena ho altre novità, magari può essere utile anche ad altri colleghi per il futuro. Sicuramente la prassi burocratica è tanto complessa, e comunque cercano un appoggio giuridico - giustamente - per sollevare l'amministrazione da qualsiasi ipotesi di responsabilità futura. A tornare indietro non farei questa scelta, opterei magari per altre soluzioni, visto l'iter per riprendere servizio (che di fatto non si è mai interrotto): ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Vi ringrazio nuovamente per il supporto e ci aggiorniamo presto.
I migliori auguri.Statistiche: Inviato da lino — gio ott 09, 2025 1:59 pm
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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Ottimo!Statistiche: Inviato da NavySeals — gio ott 09, 2025 10:05 am
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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Buongiorno a tutti. Vi aggiorno: ho fatto i testi psicologici (che sono andati bene) e mi hanno riconvocato per martedì (lunedì termino la licenza) e dovrei tornare in servizio salvo diverse indicazioni (mi auguro che martedì non mi facciano altri test, anche se la probabilità c'è). Vi aggiorno appena ho altre novità, magari può essere utile anche ad altri colleghi per il futuro. Sicuramente la prassi burocratica è tanto complessa, e comunque cercano un appoggio giuridico - giustamente - per sollevare l'amministrazione da qualsiasi ipotesi di responsabilità futura. A tornare indietro non farei questa scelta, opterei magari per altre soluzioni, visto l'iter per riprendere servizio (che di fatto non si è mai interrotto): ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Vi ringrazio nuovamente per il supporto e ci aggiorniamo presto.Statistiche: Inviato da quisutdeus — gio ott 09, 2025 9:54 am
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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Non mi risulta che chi abbia fatto domanda di pensione, poi ritirata, sia mai stato mandato a visita. Ormai negli ultimi anni i pensionati sono principalmente di 2 categorie: chi la tira a 60 anni, e chi si fa riformare (che è più conveniente che andarsene a domanda).Buonasera scusate l intrusione allora tutti quelli che fanno domanda di pensione e poi la revocano che li mandano a visita? Poi magari li riformanoStatistiche: Inviato da NavySeals — gio ott 09, 2025 8:47 am
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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Buonasera scusate l intrusione allora tutti quelli che fanno domanda di pensione e poi la revocano che li mandano a visita? Poi magari li riformanoStatistiche: Inviato da Angelo123 — mer ott 08, 2025 8:13 pm
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CARABINIERI • Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 42681 del 25 settembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Per quanto d'interesse...Statistiche: Inviato da nonno Alberto — mar ott 07, 2025 7:35 am
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CARABINIERI • Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Dispositivi di rilevazione infrazioni al passaggio col rosso: serve l'omologazione
26/09/2025
Il Giudice di pace di Reggio Emilia ha stabilito che per legittimare la contestazione occorre l'omologazione del dispositivo.
Dispositivi di rilevazione di infrazioni al passaggio con il rosso: serve l'omologazione per legittimare la contestazione.
Lo ha deciso il Giudice di Pace di Reggio Emilia con sentenza n. 465/2025 (sotto allegata).
La vertenza nasce da una sanzione per superamento della linea di arresto all'intersezione semaforizzata con relativa prosecuzione della marcia nonostante la lanterna proiettasse luca rossa nel senso di marcia (art. 146/3 c.d.s. (rif. art. 41 c. 11 cds).
Il destinatario del verbale ricorreva al Giudice di Pace di Reggio Emilia eccependo, tra gli altri motivi, anche il difetto di omologazione dell'apparecchio accertatore dell'infrazione semaforica.
Esaminati gli atti il Giudice di Pace con una sentenza innovativa ha ritenuto che anche per i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo sia necessaria l'omologazione quale requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità.
L'art. 201 comma 1 ter c.d.s. in correlazione con l'art. 45 comma 6 cds prevede infatti che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. Omologazione di cui l'amministrazione non ha fornito prova con la conseguente impossibilità di accertare la conformità del sistema ai requisiti di legge anche ai fini della necessità di contestazione immediata o differita della violazione.
Il Giudice ha conseguentemente annullato integralmente il verbale di contestazione opposto ai sensi dell'art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/11.Statistiche: Inviato da panorama — lun ott 06, 2025 4:49 pm
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CARABINIERI • Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Alzheimer e RSA: prestazioni sanitarie gratuite anche in Friuli
04/10/2025
Una sentenza quella del tribunale di Pordenone che fa giurisprudenza: quando le prestazioni socio-assistenziali sono inscindibili da quelle sanitarie, l'intero costo grava sul Servizio Sanitario
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 503 del 25 settembre 2025, ha pronunciato una decisione di particolare rilevanza in materia di prestazioni socio-sanitarie, confermando l'applicazione dei principi consolidati dalla Cassazione anche in una Regione a Statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia.
Il caso: una vicenda emblematica
La controversia ha avuto origine dal ricovero di una signora, affetta da Alzheimer e da altre gravi patologie, per la quale, all'interno della Casa di Riposo in cui era ricoverata (dal febbraio 2014 al decesso, nel marzo 2017), era richiesto un piano terapeutico personalizzato e con continui adattamenti, reso possibile solo da un'integrazione costante di prestazioni mediche, infermieristiche ed assistenziali. La Casa di Riposo del Comune aveva richiesto il pagamento di rette per un importo complessivo di € 52.421,52, mentre la figlia della paziente, amministratrice di sostegno, aveva interrotto i pagamenti sostenendo che le prestazioni dovessero essere integralmente a carico del Servizio Sanitario.
Il quadro normativo di riferimento
Il Tribunale ricostruisce accuratamente l'evoluzione normativa in materia, richiamando il D.Lgs. n. 502/1992, art. 3 septies, che definisce le prestazioni socio-sanitarie come "tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale"; nonché l'art. 30 della legge n. 730 del 1983.
La pronuncia chiarisce anche non vale l'equazione "Alzheimer = prestazioni a carico del SSN", ma che occorra verificare, caso per caso, la presenza di specifici elementi: un trattamento terapeutico personalizzato, la necessità di cure continue, anche specialistiche e la comprovata inscindibilità tra l'assistenza sanitaria e quella prettamente assistenziale.
I principi della Cassazione: un orientamento consolidato
Il Tribunale ha fatto propri i principi affermati dalla Suprema Corte, a partire dalla storica sentenza n. 4558/2012, secondo cui "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio distintivo non risiede nella prevalenza quantitativa delle prestazioni sanitarie su quelle assistenziali, ma nell'inscindibilità delle prestazioni (Cass. nn. 4558/2012, 2776/2016, 28321/2017, 14774/2019, 16409/2021, 16410/2021, 19303/2021, 19302/2021, 19305/2021, 21528/2021, 1806/2022, 24432/2022, 2038/2023, 13714/2023, 25660/2023, 34590/2023, 4752/2024, 21162/2024, 26943/2024, 33394/2024, 34388/2024), Come precisato dalla Cassazione n. 34590/2023, richiamata dal Tribunale di Pordenone in quanto intervenuta in un giudizio che riguardava proprio la Regione FVG, "nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere eseguite 'se non congiuntamente' alla attività di natura socio-assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio".
L'elemento discriminante: il trattamento terapeutico personalizzato
Il Tribunale ha individuato nell'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato il discrimen per ritenere la prestazione socio-assistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria. Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale, la paziente necessitava di un'assistenza sanitaria costante e articolata, che ha riguardato tanto il monitoraggio dello stato di salute generale quanto la gestione delle diverse complicazioni emerse.
Tale assistenza ha comportato frequenti interventi medici e specialistici, adattamenti terapeutici, controlli periodici e un supporto continuo anche nella quotidianità, comprese le esigenze alimentari e di cura più elementari.
Per l'effetto, "la stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e prestazioni sanitarie non consente una determinazione di quote, che presuppone, per contro una scindibilità qui non rinvenibile, conseguendone la nullità di ogni accordo pattizio comportante l'impegno del paziente e/o dei suoi familiari al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta come da previsione normativa".
La rilevanza per le Regioni a Statuto speciale
Particolarmente significativo è il fatto che la sentenza abbia confermato l'applicazione di questi principi anche in Friuli Venezia Giulia, Regione a Statuto speciale. Il Tribunale ha chiarito che la normativa statale in materia di Livelli Essenziali di Assistenza, previsti dall'art. 117 della Costituzione, non può essere derogata dalla specifica normativa regionale né, del resto, lo è in detta Regione.
Come sottolineato nella motivazione, "l'obbligo dell'attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni è sancito dall'art. 117 della Costituzione e rientra fra 'i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale'".
Le conseguenze pratiche della decisione
La sentenza ha rigettato la domanda principale del Comune nei confronti della convenuta, ha condannato l'Azienda Sanitaria al pagamento di € 52.421,52 al Comune, ha condannato quest'ultimo a restituire alla figlia le somme indebitamente percepite.
La decisione del Tribunale di Pordenone si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato. Recenti pronunce di merito, come la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1644/2025, hanno confermato questi principi anche per altre patologie degenerative.
Implicazioni per il futuro
La sentenza rappresenta un importante precedente per diverse ragioni:
1. uniformità territoriale: conferma che i principi sui LRA si applicano uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dallo statuto regionale;
2. tutela dei diritti: rafforza la tutela del diritto alla salute per i pazienti affetti da patologie degenerative;
3. chiarezza operativa: fornisce criteri chiari per distinguere le prestazioni integralmente a carico del SSN/SSR da quelle con compartecipazione a carico del degente.
La decisione del Tribunale di Pordenone conferma, definendone il perimetro, che, quando le prestazioni socio-assistenziali sono inscindibilmente connesse a quelle sanitarie attraverso un piano terapeutico personalizzato, l'intero onere economico deve gravare sul Servizio Sanitario Nazionale/Regionale. Questo principio, ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, rappresentando una garanzia fondamentale per la tutela del diritto alla salute dei soggetti più fragili.
La sentenza costituisce, quindi, un importante punto di riferimento per operatori del settore, famiglie e strutture sanitarie, chiarendo definitivamente che la natura speciale dello statuto regionale non può derogare ai principi fondamentali in materia di assistenza sanitaria stabiliti a livello nazionale.Statistiche: Inviato da panorama — lun ott 06, 2025 3:14 pm
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CARABINIERI • Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN
25/09/2025
La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che le rette di ricovero nelle RSA non sono a carico dei familiari ma del Servizio Sanitario Nazionale.
Con la sentenza n. 1644 del 9 giugno 2025, la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che le rette di ricovero per pazienti affetti da demenza e pluripatologie non sono a carico dei familiari, ma del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La vicenda
Il figlio di una paziente ricoverata in RSA aveva firmato, al momento dell'ingresso della madre, un impegno al pagamento della retta. La struttura gli ha richiesto oltre 26.000 euro. Dopo una prima decisione sfavorevole del Tribunale di Milano, l'uomo ha proposto appello.
La Corte d'Appello ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell'impegno sottoscritto in quanto contrario a norme imperative (art. 1418 c.c.).
La normativa di riferimento
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e il D.P.C.M. 29 novembre 2001 definiscono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA):
• A carico del SSN le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3, co. 1);
• A carico del SSN le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art. 3, co. 3);
• illegittima ogni compartecipazione economica quando le prestazioni assistenziali sono inscindibili da quelle sanitarie.
La giurisprudenza della Cassazione
La decisione di Milano richiama un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte:
• Cass. 2038/2023: prestazioni socio-assistenziali inscindibili da quelle sanitarie = gratuità integrale per l'utente;
• Cass. 34590/2023: le cure per malati di Alzheimer in istituto di ricovero sono attività sanitaria a carico del SSN;
• Cass. 4752/2024: è sufficiente la presenza di anche poche ma inscindibili prestazioni sanitarie collegate per rendere gratuito all'utente l'intero trattamento;
• Cass. 2216/2024: prevale la natura sanitaria e le clausole di pagamento sono nulle.
Profili costituzionali
Il principio è coerente con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.:
• diritto fondamentale alla salute,
• tutela della dignità e dell'eguaglianza delle persone non autosufficienti,
• impossibilità di scaricare sui privati prestazioni essenziali che lo Stato deve garantire.
Conseguenze pratiche
• Gli impegni di pagamento sottoscritti dai familiari non hanno efficacia giuridica.
• Le strutture devono rivolgersi alle Regioni per ottenere la copertura economica.
• Le famiglie possono contestare richieste illegittime davanti ai giudici, con concrete possibilità di successo.
RSA e rette di ricovero: cosa fare se ti chiedono di pagare
Sempre più spesso le RSA chiedono ai familiari di firmare un impegno al pagamento delle rette di ricovero. Dopo la recente sentenza della Corte d'Appello di Milano, è utile ricordare che questi impegni non hanno valore giuridico quando riguardano pazienti affetti da Alzheimer, demenze o patologie degenerative che richiedono cure continuative.
Ecco i passaggi pratici per difendersi:
1. Non firmare impegni di pagamento
Se al momento dell'ingresso in RSA ti viene sottoposto un modulo con cui ti impegni a pagare la retta, puoi rifiutarti: la legge non lo prevede.
2. Controlla la cartella clinica
La giurisprudenza riconosce la gratuità quando le prestazioni assistenziali sono inscindibili da quelle sanitarie. Verifica la cartella clinica del tuo familiare: diagnosi di demenza, Alzheimer o pluripatologie croniche sono indici chiari della prevalenza sanitaria.
3. Diffida la struttura
Se ricevi richieste di pagamento, invia una diffida scritta contestando l'illegittimità della pretesa e richiamando la giurisprudenza consolidata (Cass. 2038/2023; Cass. 34590/2023; Cass. 4752/2024; Cass. 2216/2024).
4. Rivolgiti all'ASL/Regione
Il costo del ricovero, per legge, deve essere posto a carico del Servizio Sanitario Regionale. È utile segnalare la questione all'ASL competente e chiedere formalmente la presa in carico.
5. Valuta il ricorso giudiziario
Se la struttura insiste, è possibile agire in giudizio: i tribunali, e ora anche le Corti d'Appello, riconoscono sempre più spesso la nullità degli impegni di pagamento e condannano le RSA a restituire le somme indebitamente richieste.Statistiche: Inviato da panorama — lun ott 06, 2025 3:00 pm
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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Buona domenica a tutti.
Ho saputo in questi ultimi periodi di un magistrato di un alto consesso che ha chiesto il congedo per motivi personali...
L' amministrazione gli ha solo chiesto se ne fosse certo e dopo un colloquio informale, ha deciso...
Tornando sui suoi passi, non è stato certo sottoposto a visite e test psicologici...
Avere ripensamenti ,non significa avere problemi psicologici, anche se nel nostro ambiente la buttano sulla mancanza caratteriale, ecc.
W l' Italia !!!Statistiche: Inviato da lino — dom ott 05, 2025 2:14 pm
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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Ragazzi e’ la prassi se passa un giorno dalla domanda di proscioglimento oppure un anno o oltre , non c’è differenza e’ previsto dal regolamento, perché l’amministrazione ha applicato quanto previsto. Se non sottopone il soggetto a visite varie avrebbe omesso e in caso di eventi negativi, si troverebbe in difetto. Poi ognuno la può pensare come vuole se è opportuno oppure no ma questo è.Statistiche: Inviato da lepre15 — dom ott 05, 2025 12:34 pm
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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Secondo il mio modestissimo parere personale, è la solita mal interpretazione burocratica atta solo a pararsi le chiappe. Per la Polizia di Stato, si può richiedere di rientrare entro 5 anni dal proscioglimento (non per i militari, che una volta prosciolti con relativo decreto, non possono ripresentare domanda). Ora, da un lato ci può stare che un ex poliziotto che magari è fuori da 4 anni e chiede di rientrare, venga sottoposto ad accertamenti fisici e psichici...ma un militare che oggi chiede per motivi suoi di andarsene e domani ritira la domanda...poi non facciamoci caso se fanno le barzellette.Statistiche: Inviato da NavySeals — dom ott 05, 2025 9:03 am
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CARABINIERI • Re: Rientro in servizio - test psicologici
Grazie mille a entrambi per le risposte e a Lino per la vicinanza!
Sentendo altri colleghi, anche per loro è normale l'iter che sembrerebbe essere stato applicato per casi analoghi in passato. A me, venendo da un'altra PA, sembra esagerato... alla fine la richiesta di proscioglimento è stata ritirata pochi giorni dopo dalla sua presentazione e non dipendeva assolutamente da motivi medici o psichiatrici ma da mere esigenze personali e familiari (mutate in meglio poco dopo). A saperlo prima che l'iter era così lungo e complesso, magari avrei preso licenza straordinaria... tra l'altro sto perdendo giorni di corso (non che mi preoccupi questo aspetto) e a breve ci sono gli esami... vi farò sapere. Grazie di nuovoStatistiche: Inviato da quisutdeus — dom ott 05, 2025 8:33 am
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CARABINIERI • Re: Giorno festivo
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CARABINIERI • Re: Giorno festivo
Ciao lepre15, cosa hai fatto in questi 7 anni per rispondere oggi al collega
Ciao Panorama, ho studiato duramente per dare questa rispostaStatistiche: Inviato da lepre15 — sab ott 04, 2025 8:16 pm